Mandato della CENU
La CENU è chiamata a monitorare e a valutare da un punto di vista etico gli sviluppi e le applicazioni della biotecnologia e dell’ingegneria genetica su animali, piante e altri organismi come pure il loro impatto sull'uomo e sull'ambiente. La commissione presta consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione per l'elaborazione della legislazione, per l'esecuzione delle disposizioni sancite nel diritto federale e formula proposte per l'attività normativa futura.
Il mandato della CENU prevede tre compiti principali:
- prestare consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione per l'elaborazione della legislazione, per l'esecuzione delle disposizioni sancite nel diritto federale e formulare proposte per l'attività normativa futura;
- prestare consulenza alle autorità federali e cantonali per l’esecuzione delle disposizioni sancite nel diritto federale;
- informare il pubblico sulle questioni e i temi che tratta e promuovere il dialogo sull’utilità e i rischi di suddette tecnologie.
Basi legali
Mandato ed Organizzazione de la CENU
La decisione istitutiva del Consiglio federale adottata il 27 aprile 1998 costituisce la base giuridica su cui si fonda la Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano (CENU).
A livello legislativo, il funzionamento della CENU è regolato in articolo 23 dalla legge federale sull'ingegneria genetica dell settore non umano (legge sull'ingegneria genetica, LIG) approvata dal Parlamento nel marzo del 2003.
Partecipazione della CENU alle procedure di approvazione
- Ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) - articolo 15
- Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - articoli 18, 19 e 23
- Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza ai brevetti, OBI) - articolo 83